AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1996 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994. 1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995. (( 2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio )) (( 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono )) (( apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) al comma 1, le parole "31 dicembre 1994" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: )) (( "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre )) (( 1996"; )) (( b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: "31 dicembre 1994" )) (( sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; )) (( c) al comma 4, lettera e), le parole: "15 febbraio 1995" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; )) (( d) al comma 5-bis, al primo periodo, le parole: "31 )) (( dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno )) (( 1996"; al secondo periodo, le parole: "10 aprile 1995" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996", al terzo periodo, )) (( le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: )) (( "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite )) (( dalle seguenti: "17 agosto 1996". )) (( 2-bis. L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno )) (( 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 8 agosto 1996, n. 425, e' abrogato. )) (( 3. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 )) (( giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole "30 )) (( ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre )) (( 1996". )) 4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' abrogato. (( 5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche )) (( per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello )) (( Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle )) (( altre somme ricevute per delega dai contribuenti e' prorogato )) (( al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni )) (( intercorrenti tra la data di versamento da parte dei )) (( contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo )) (( il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento )) (( debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 )) (( le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono )) (( essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello )) (( Stato entro il 29 dicembre 1995. )) 6. All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "8-ter".