AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale del 20 novembre 1996 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
Modificazioni  al  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.    85,  nonche'
   disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.
  1.  Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21
del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.   41,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione  dei  disavanzi  di
annullamento   derivanti   da   operazioni  di  fusione  o  scissione
deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si  intendono  diminuiti
della  parte  di  essi  dedotta  a  titolo di ammortamento o ad altro
titolo nei periodi di imposta definiti  alla  data  del  24  febbraio
1995.
(( 2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio           ))
(( 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge         ))
(( 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono          ))
(( apportate le seguenti modificazioni:                            ))
(( a) al comma 1, le parole "31 dicembre 1994" sono                ))
(( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole:        ))
(( "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre  ))
(( 1996";                                                          ))
(( b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: "31 dicembre 1994"   ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";               ))
(( c) al comma 4, lettera e), le parole: "15 febbraio 1995" sono   ))
(( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";                    ))
(( d) al comma 5-bis,    al primo periodo, le parole: "31          ))
(( dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno       ))
(( 1996"; al secondo periodo, le parole: "10 aprile 1995" sono     ))
(( sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996", al terzo periodo,  ))
(( le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti:   ))
(( "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite  ))
(( dalle seguenti: "17 agosto 1996".                               ))
 (( 2-bis.           L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno ))
(( 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge        ))
(( 8 agosto 1996, n. 425, e' abrogato.                             ))
(( 3. All'articolo 3, comma 2-bis,        del decreto-legge 28     ))
(( giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono         ))
(( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole "30     ))
(( ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre      ))
(( 1996".                                                          ))
 4.  Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre
1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio
1995,  n.  22,  introdotto  dall'articolo  1-bis del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 1995, n. 438, e' abrogato.
(( 5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche   ))
(( per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello ))
(( Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle   ))
(( altre somme ricevute per delega dai contribuenti e' prorogato   ))
(( al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni          ))
(( intercorrenti tra la data di versamento da parte dei            ))
(( contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo   ))
(( il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento      ))
(( debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995   ))
(( le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono       ))
(( essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello    ))
(( Stato entro il 29 dicembre 1995.                                ))
 6.  All'articolo 1-bis,  comma 1, primo capoverso, del decreto-legge
28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto  1995,  n.  349,  le  parole:  "8-bis"  sono  sostituite dalle
seguenti: "8-ter".